Il 31 luglio 2010 è stata inserita in Italia la S.C.I.A. Non tutti forse sanno cos'è, molto probabilmente avete avuto a che fare con essa nel momento in cui avete deciso di aprire un'attività. Si perché la S.C.I.A. in edilizia è la sigla della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività rappresenta l'atto che ha sostituito la 'vecchia' DIA (Dichiarazione di inizio Attività). Nello specifico comprende: licenze, permessi, concessioni,autorizzazioni, nulla osta e le domande per l'iscrizione in albi e ruoli.
Essa permette al cittadino, solo dopo aver presentato una segnalazione all'amministrazione comunale , di effettuare una ristretta categoria di lavori di ristrutturazione e/o di modifica edilizia.
È proprio l'amministrazione comunale (Sportello Unico) l'organo che deve concedere il permesso una volta verificate le condizioni.
Durante i 30 giorni dalla presentazione dell'atto allo Sportello Unico, l'amministrazione effettuerà i dovuti accertamenti e controlli e provvederà o meno a dare il permesso di inizio lavori.
Quando può essere presentata?
Come già accennato sopra la S.C.I.A. può essere presentata solo per i casi di ristrutturazione edilizia o urbanistica. Al contrario non è un atto che può essere presentato per richiedere permessi per costruire. Ovviamente può essere presentata da qualsiasi cittadino che possiede un bene su cui vuole effettuare dei lavori.
Tuttavia nei casi di irregolarità, l'amministrazione invita il cittadino che vuole eseguire i lavori, a rendere l'intervento conforme alla legge entro un periodo prefissato. Nel caso in cui l'interessato non provveda all'adeguamento dell'intervento gli organi competenti possono vietare, tramite provvedimenti motivati, la continuazione dell'attività.
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